IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo  18 del  decreto legislativo  27 gennaio  1992, n.
111,  recante attuazione  della  direttiva  89/398/CEE concernente  i
prodotti alimentari  destinati ad una alimentazione  particolare, che
prevede l'emanazione del relativo regolamento di attuazione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 27 luglio 1994;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 9 gennaio 1998;
  Sulla  proposta del  Ministro  della sanita',  di  concerto con  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  a) decreto legislativo: il decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n.
111;
  b) commissione: la commissione  tecnicoconsultiva di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 56;
  c) prodotto destinato ad  una alimentazione particolare: i prodotti
di cui  all'articolo 1  del decreto legislativo  27 gennaio  1992, n.
111.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            -   Il D.Lgs.   27   gennaio   1992,  n.    111,    reca:
          "Attuazione    della  direttiva  89/398/CEE   concernente i
          prodotti  alimentari      destinati   ad   un'alimentazione
          particolare"; l'art. 18 cosi' recita:
            "Art.   18   (Regolamento   di   attuazione).  -  1.  Con
          decreto  del Presidente della Repubblica, su  proposta  del
          Ministro  della  sanita',  di  concerto    con  il Ministro
          dell'industria,   commercio e artigianato  sono    emanate,
          entro    sei  mesi   dall'entrata in   vigore del  presente
          decreto,    le    norme    regolamentari  occorrenti    per
          l'integrazione  e l'esecuzione del decreto medesimo.
            2.  Le  disposizioni    del decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1953,  n.  578,  come  modificato  dal
          decreto  del Presidente della Repubblica  24 gennaio  1991,
          n. 56,  continuano  ad applicarsi,  in quanto  compatibili,
          fino  all'entrata in  vigore del  regolamento di esecuzione
          di cui al comma 1".
            -  La  legge   23  agosto  1988,  n.    400,    concerne:
          "Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della   Presidenza  del Consiglio dei Ministri"; l'art. 17,
          comma 1, cosi' recita:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie in cui manchi la   disciplina da  parte  di
          leggi  o  atti  aventi  forza di   legge, sempre che non si
          tratti  di materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
            e) l'organizzazione del lavoro e   i rapporti  di  lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
           Note all'art. 1:
            -   Per il  D.Lgs. 27  gennaio 1992,  n. 111,  vedi nelle
          note alle premesse.
            -    Il  D.P.R.    24  gennaio    1991,  n.    56,  reca:
          "Regolamento   recante   l'unificazione  al    decreto  del
          Presidente della    Repubblica  30  maggio  1953,  n.  578,
          concernente  il  regolamento  di  esecuzione della legge 29
          marzo 1951,  n 327,  sulla disciplina della   produzione  e
          vendita  di  alimenti  per  la prima infanzia e di prodotti
          dietetici".