IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, che prevede l'emanazione del relativo regolamento di attuazione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998; Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) decreto legislativo: il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; b) commissione: la commissione tecnicoconsultiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 56; c) prodotto destinato ad una alimentazione particolare: i prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111, reca: "Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare"; l'art. 18 cosi' recita: "Art. 18 (Regolamento di attuazione). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato sono emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le norme regolamentari occorrenti per l'integrazione e l'esecuzione del decreto medesimo. 2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 56, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al comma 1". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, concerne: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; l'art. 17, comma 1, cosi' recita: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro e i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali". Note all'art. 1: - Per il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111, vedi nelle note alle premesse. - Il D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 56, reca: "Regolamento recante l'unificazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, concernente il regolamento di esecuzione della legge 29 marzo 1951, n 327, sulla disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici".